Statuto dell’Associazione “La vita oltre lo specchio” – (C.F. 93081170503) costituita in data 13.01.2014 ai ss. Della L.266/1991 e D.lvo460/97 – registrato in Pisa il 13.02.2014 al n.885, integrato con le modifiche approvate dall’assemblea straordinaria dell’8 luglio 2014.
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
1. Il giorno 13 gennaio 2014 è costituita, a tempo indeterminato, l’Associazione di volontariato ai sensi del codice civile e del dlgs 117//2017 ( codice del terzo settore) denominata La vita oltre lo specchio ODV”.
2. L’organizzazione ha sede legale in Pisa, Via S. Lorenzo, 15.
ART. 2
1. L’associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della leggi vigenti, 2. L’assemblea può deliberare regolamenti di esecuzione dello statuto, disciplinando aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
- In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- 2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
- 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:
- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art.10, c.1, lett. a), nn. ) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesseai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione La vita oltre lo specchioOnlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 5
- La specifica finalità dell’Associazione è quella di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale.
- Essa svolge le seguenti attività di interesse generale nei confronti prevalentemente dei terzi e attraverso l’opera dei propri volontari ai sensi dell’art. 5 del Codice del terzo settore: interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a); promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici ( lettera w); formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ricerca scientifica di particolare interesse sociale(lettera h); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo(lettera i).
2. Essa si propone in particolare di:
▪ difendere i diritti fondamentali delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile, e delle loro famiglie, attraverso molteplici e differenziati interventi pubblici e privati;
▪ promuovere ogni sorta di azione diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente alle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile;
▪ richiamare l’attenzione degli organi legislativi, amministrativi e sanitari dello Stato, della Regione, degli Enti locali e delle ASL, al fine di promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare i servizi di assistenza e le condizioni di vita attraverso azioni normative, assistenziali e di coordinamento;
▪ collaborare con i servizi preposti alla cura e all’assistenza per favorire la presa in carico, la continuità terapeutica e riabilitativa per le persone sofferenti per disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile anche attraverso la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori, dei volontari e dei familiari nonché attraverso la presenza di idonee figure professionali;
▪ proporre, stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione, affiancare e sostenere le associazioni scientifiche, di ricerca e studio che si occupano di disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile;
▪ richiedere la creazione e/o il miglioramento e della necessaria rete di strutture e servizi negli ospedali e nel territorio;
▪ promuovere la raccolta di dati e la ricerca per studi statistici ed epidemiologici;
▪ ricevere contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell’associazione e destinarli al conseguimento di fini statutari; collaborare con enti pubblici e privati per lo sviluppo dei collegamenti e degli scambi di informazioni;
▪ realizzare tutto ciò che gli organi associativi ai vari livelli riterranno opportuno per il conseguimento degli scopi prefissi;
▪ predisporre e favorire la pubblicazione di libri, riviste e notiziari atti alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze scientifiche.
ART. 6
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e che saranno decise dal Consiglio direttivo successivamente.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
TITOLO III
GLI ADERENTI
ART. 7
1. Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro e che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato direttivo, su domanda del richiedente. Ogni aderente dovrà versare all’atto della sua ammissione la quota associativa, il cui ammontare, per ogni categoria di soci, sarà stabilito dal Comitato direttivo.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. Gli aderenti si dividono in soci ordinari, benemeriti e scientifici. Si intende per socio ordinario colui che versa la quota associativa minima stabilita; socio benemerito viene definito dal Comitato direttivo colui che eroga particolari contributi all’Associazione; si intende per soci scientifici coloro che, a giudizio del Comitato direttivo, si siano distinti nel campo della prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile.
ART. 7 bis
1. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 8
1. Tutti gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di essere eletti.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dallo statuto e di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.
3. Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.
ART. 9
1. Gli aderenti devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.
ART. 10
1. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può perdere il ruolo di socio dell’Associazione.
2. L’esclusione, motivata e per gravi motivi, è deliberata dal Comitato direttivo a maggioranza. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, con presentazione di controdeduzioni e audizione in Comitato direttivo.
3. La qualità di socio si perde inoltre:
a) per morte
b) per dimissioni
c) in caso di mora nel pagamento delle quote annuali, secondo quanto stabilito dal regolamento ovvero dal Comitato Direttivo.
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 11
1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico.
2. Le cariche previste dal presente statuto non prevedono retribuzione.
CAPO I: l’Assemblea dei Soci
ART. 12
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. 2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- – nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- – approva il bilancio di esercizio;
- – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 delCodice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- – delibera sulla esclusione degli associati;
- – delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 13
1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio che sarà accompagnato da una relazione sulle attività e situazione dell’Associazione.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo, secondo necessità o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
3. L’Assemblea è convocata con l’affissione all’albo in sede, o con invio a domicilio della lettera di convocazione, anche in formato elettronico (mail), con l’ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.ART. 14
1. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega fino a tre da conferirsi ad altro aderente. .
2. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o in delega.ART. 15
1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
3. Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.
4. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto e può disporre al massimo di 3 deleghe.ART. 16
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, individuato dallo stesso Presidente tra i soci presenti in Assemblea.
CAPO II. Il Comitato direttivo
ART. 171. Il Comitato Direttivo è formato da cinque a nove componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci, e da due componenti del Comitato Scientifico che partecipano a titolo consultivo; almeno uno dei componenti del Comitato Direttivo deve essere persona affetta da disturbo alimentare o suo familiare.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.
3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato Direttivo su necessità o su richiesta scritta di almeno tre componenti del Comitato stesso, con preavviso di almeno sette giorni. 4. In caso di cessazione di un componente del Comitato Direttivo, per dimissioni o altra causa, verrà nominato il più votato tra i non eletti.
5. I membri del Comitato Direttivo eleggono a maggioranza Presidente, Vice-presidente e Tesoriere.
ART. 18
1. Il Comitato Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi.
2. Il Comitato Direttivo decide anche, su richiesta dell’Assemblea, le attività relative all’associazione e adotta tutti i provvedimenti per una buona gestione della stessa.
3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore dirimente.
4. Il Comitato Direttivo può nominare commissioni, composte da soci e membri del Comitato Scientifico, con compiti specifici.
5. Il Comitato Direttivo predispone e redige il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 (trenta) di novembre dell’anno successivo.
6. Il Comitato Direttivo predispone e redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 (trentuno) marzo dell’anno successivo.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
CAPO III. Il Presidente
ART. 19
1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti. 2. Il Comitato Direttivo con maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.
3. Prima della scadenza del suo mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Comitato Direttivo.
ART. 20
1. Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice-Presidente.
ART. 21
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
2. Stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all’associazione di volontariato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell’organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
5. Il Presidente può affidare, a mezzo delega formale, specifiche funzioni a componenti del Comitato Direttivo.
6. Il Presidente può, in caso d’urgenza, prendere decisioni di competenza del Comitato Direttivo da ratificare nella prima riunione.
CAPO V. Il Comitato scientifico
ART. 22
1. E’ prevista la formazione di un Comitato Scientifico con carattere di sostegno e sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche o delle iniziative intraprese all’interno e all’esterno dell’associazione.
2. Il Comitato Scientifico può essere costituito da un numero variabile tra 5 e 9 componenti.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo fra le persone che abbiano particolare competenza tecnica, scientifica e professionale nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, dell’obesità e del disagio giovanile.
4. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un coordinatore con funzioni di stimolo, promozione, realizzazione e coordinamento dell’attività del comitato stesso.
5. Due componenti del Comitato Scientifico partecipano di diritto al Comitato Direttivo dell’Associazione, senza potere di voto, a titolo consultivo. Di questi, per ogni triennio, uno è scelto dal Presidente dell’Associazione e uno è indicato dal Comitato Scientifico.
6. Il Comitato Scientifico decade assieme al Comitato Direttivo.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 23
1. Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da: ▪ beni immobili e mobili;
▪ contributi e quote associative;
▪ donazioni e lasciti;
▪ contributi dello Stato, Regioni, Comuni,
. attività ai sensi dell’art. 6 e 7 del codice del terzo settore;
▪ ogni altro tipo di entrate compatibile con il codice del terzo settore.
ART. 24
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Comitato Direttivo.
2. I contributi straordinari, elargiti da aderenti o da altre persone fisiche e giuridiche, sono stabiliti dal Comitato direttivo, che ne determina l’ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti.
ART. 25
1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati dal Comitato Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
3. Il Presidente del Comitato Direttivo attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.
ART. 26
1. I proventi derivanti da attività ex art. 6 del codice del terzo settore sono inserite in apposita voce e devono risultare dai documenti di bilancio.
2. Il Comitato Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
3. Il Presidente del Comitato Direttivo attua le delibere, e compie i relativi atti giuridici.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 27
1. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio dell’anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene le entrate e le spese accertate relative all’anno precedente.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono approvati a maggioranza dall’Assemblea dei Soci.
4. L’esercizio annuale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 28
1. E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo 2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
3. In caso di scioglimento per qualunque causa decisa con delibera dell’Assemblea in seduta straordinaria approvata da almeno i tre quarti degli associati, l’Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 29
1. Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo, che ne stabilisce i contenuti e le modalità di attuazione.
2. La convenzione è stipulata dal Presidente del Comitato Direttivo.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 30
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
2. I rapporti tra l’organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e da apposito regolamento adottato dal Comitato direttivo e dal Codice del Terzo settore. 3. I volontari sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 31
1. L’organizzazione di volontariato può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal Codice del Terzo settore.
3. I collaboratori di lavoro autonomo devono essere assicurati in proprio contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi se richiesto dalla legge.
ART. 32
1. L’organizzazione può corrispondere borse di studio per specifiche attività inerenti le finalità previste dallo statuto.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.